L’imposta è trimestrale per i servizi al pubblico

Pubblicato il 30 ottobre 2007

Nella risoluzione n. 307 del 25 ottobre 2007, l’agenzia delle Entrate entra nel merito dell’applicazione delle norme di favore per i contribuenti che prestano servizi al pubblico. Viene chiarito che solo l’energia elettrica erogata al cliente finale con contratti di somministrazione consente al fornitore di energia di effettuare i versamenti Iva con cadenza trimestrale, invece che mensile, senza aggravio di interessi. Mentre, nel caso di forniture a “clienti idonei” che vendono ad altri distributori, produttori o grossisti, in Italia o all’estero, si devono seguire le regole della cadenza mensile. La spiegazione risiede nella disposizione del decreto 370/00.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy