L’imposta è trimestrale per i servizi al pubblico

Pubblicato il 30 ottobre 2007

Nella risoluzione n. 307 del 25 ottobre 2007, l’agenzia delle Entrate entra nel merito dell’applicazione delle norme di favore per i contribuenti che prestano servizi al pubblico. Viene chiarito che solo l’energia elettrica erogata al cliente finale con contratti di somministrazione consente al fornitore di energia di effettuare i versamenti Iva con cadenza trimestrale, invece che mensile, senza aggravio di interessi. Mentre, nel caso di forniture a “clienti idonei” che vendono ad altri distributori, produttori o grossisti, in Italia o all’estero, si devono seguire le regole della cadenza mensile. La spiegazione risiede nella disposizione del decreto 370/00.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy