L'imprenditore è responsabile della sicurezza dei lavoratori nonostante la nomina del Rspp

Pubblicato il 27 agosto 2010
La garanzia della sicurezza dei lavoratori nel cantiere è un'attribuzione propria del datore di lavoro e non può essere delegata al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) eventualmente nominato. Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge infatti un ruolo di consulenza e supporto al lavoro dell'impresa in materia antinfortunistica e non può essere ritenuto responsabile direttamente del suo operato; e ciò proprio perché tale soggetto difetta di un effettivo potere decisionale sulle iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio, potere che, per contro, spetta all'imprenditore. 

Sulla base di tale assunto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010, ha confermato la responsabilità penale di un imprenditore per l'incidente occorso ad un operaio all'interno del cantiere dove stata lavorando. Secondo i giudici di legittimità, il datore doveva rispondere penalmente per aver lasciato nel cantiere una scala sconnessa e priva dell'apposita ringhiera e ciò a prescindere dal comportamento abnorme tenuto dall'operaio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy