L’imprudenza del lavoratore che ha subito infortunio non può essere contestata al datore di lavoro

Pubblicato il 08 marzo 2010 Il datore di lavoro non può prevedere iniziative autonome e imprevedibili messe in atto dai lavoratori nei cantieri e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile se gli stessi lavoratori incorrono in incidenti mortali. Questo è il principio, nuovo e diametralmente opposto (vedi sentenza n. 21113/2009), raggiunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7267 del 2010. Con la recente pronuncia, infatti, i giudici di legittimità escludono il coinvolgimento del datore di lavoro nel caso in cui la libera iniziativa del dipendente è del tutto “autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità”. Dunque, se al datore di lavoro può essere contestata ogni mancata adozione di misure di prevenzione contro il rischio infortuni, è altrettanto vero che non gli si può imputare contestazione nel caso in cui la condotta del lavoratore è del tutto imprevedibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto flussi migratori: conversione in legge in GU. Le novità in vigore

02/12/2025

Ex ILVA: indennizzi, fondi e CIGS

02/12/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: come chiederlo. Guida alla procedura

02/12/2025

Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato

02/12/2025

Obbligazioni one coupon: perché il disallineamento degli interessi non è abuso del diritto?

02/12/2025

Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali

02/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy