L’impugnazione del licenziamento è valida se effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso

Pubblicato il 16 aprile 2010

Con la sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto sorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (rispetto ai giudici della Sezione Lavoro) circa il momento in cui si considera valida l’impugnazione del licenziamento.

Nella sentenza si legge che l’impugnazione del licenziamento, proposto con un atto stragiudiziale, se presentato entro i termini di legge, è valido e perfetto anche se perviene al datore di lavoro oltre il termine di legge e cioè oltre i 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento.

Non conta, cioè, più il momento in cui il datore di lavoro riceve materialmente l’impugnazione del licenziamento che, quindi, può arrivare a causa dei ritardi della Posta anche oltre il termine di decadenza fissato dalla legge. L’importante è che il termine dei 60 giorni sia rispettato per la manifestazione della volontà del lavoratore. Dunque, l’impugnazione del licenziamento spedita al datore di lavoro si deve considerare tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, anche se di fatto la comunicazione perviene oltre il termine indicato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

21/08/2025

Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy