L'incentivo alle dimissioni non va detratto dal danno da sinistro

Pubblicato il 04 marzo 2010
E' stato accolto dalla Corte di cassazione – sentenza n. 4950 del 2 marzo 2010 – il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano liquidato, nei suoi confronti, il danno conseguente ad un sinistro stradale detraendo, dalla somma dovutagli, l'importo dallo stesso ricevuto, quale dipendente, a titolo di incentivo alle dimissioni, date a causa delle condizioni di salute che non lo rendevano più idoneo al lavoro.

Per i giudici di legittimità la somma corrisposta al ricorrente-lavoratore non era da qualificare come un acconto al risarcimento per i danni conseguenti al sinistro stradale in quanto la stessa era dipesa da una fattispecie assolutamente diversa, avendo come titolo il rapporto fra il danneggiato e la società datrice di lavoro. La compagnia assicurativa del responsabile del sinistro dovrà ora riversare all'uomo anche la differenza che era stata detratta dai giudici di merito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus assunzioni giovani 2026 under 30 e under 35: proroghe e novità in arrivo

28/04/2026

Content creator ed influencer: obbligo contributivo nel settore spettacolo

28/04/2026

Enpacl: come calcolare e versare i contributi in scadenza

28/04/2026

ISA 2025, pubblicato il decreto MEF con i correttivi congiunturali

28/04/2026

Rottamazione quinquies: ultime ore per presentare la domanda

28/04/2026

CCNL Dirigenti Confservizi - Stesura del 27/11/2024

28/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy