L'incompetenza sopravvenuta rilevabile solo dalla controparte

Pubblicato il 27 settembre 2010 Con ordinanza n. 19972 del 2010 la Corte di cassazione ha negato la possibilità al magistrato interessato in una causa presso il medesimo tribunale dove svolge l'incarico di rilevare la incompetenza sopravvenuta in quanto opera l'articolo 157 del Codice di procedura civile secondo il quale la parte che ha dato causa alla nullità non può opporla.

Nella fattispecie concreta la causa era stata già trasferita perchè tra gli attori vi era un giudice in servizio nello stesso distretto di corte d'appello competente per territorio; successivamente il giudice veniva spostato nel luogo dove si svolgeva il processo. Alla nuova richiesta di cambiare sede la cassazione ha risposto in modo negativo precisando che il magistrato interessato ha la facoltà di motivare le ragioni alla base del nuovo spostamento ma poi sarà il collegio giudicante o la controparte a far rilevare l'incompetenza entro il termine costituito dalla “prima udienza successiva all'acquisizione di conoscenza del trasferimento risultante nella causa”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La Consulta sul fallimento in estensione dei soci di società semplice

27/06/2025

Spazio: Legge quadro italiana con misure per PMI

27/06/2025

Modello Dichiarazione Ambientale 2025: presentazione prorogata al 30 giugno

27/06/2025

Locazioni brevi: obbligo di comunicazione in scadenza per contratti 2024

27/06/2025

Valutazione delle prestazioni: serve una cultura del riconoscimento

27/06/2025

Assegno di inclusione: da luglio rinnovo delle domande

27/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy