L’indennità sostitutiva delle ferie ha natura di risarcimento e si prescrive in 10 anni

Pubblicato il 12 giugno 2011 Oggetto della sentenza n. 10341, dell’11 maggio 2011, emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, è l’indennità per ferie non godute.

Ribaltando l’orientamento espresso in altre recenti pronunce, la Corte ha riconosciuto all’indennità economica del diritto alle ferie maturate e non godute la natura di risarcimento.

La precisazione si è resa necessaria a seguito del dubbio sorto circa l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dal Codice civile per i diritti di natura retributiva o di quello ordinario di dieci anni previsto per i risarcimenti in caso di inadempienza contrattuale.

La Corte, con il suo intervento, ha ribadito che in caso di ferie residue maturate e non godute, il datore di lavoro risulta inadempiente verso una precisa obbligazione contrattuale, dato che il dipendente per contratto ha diritto di fruire per intero, in costanza di rapporto di lavoro e nell’arco di ciascun periodo temporale di maturazione, delle ferie maturate.

Nel caso in cui il lavoratore decidesse, poi, di richiedere la monetizzazione di esse, attraverso la pretesa di un’indennità economica, la Corte riconosce a tale indennità la natura risarcitoria in virtù dell’analogo inadempimento del datore di lavoro che ha impedito la loro fruizione.

Dunque, la Corte, con la sentenza 10341/2011, sottolinea la natura non retributiva, bensì risarcitoria, dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti, ribadendo che il termine di prescrizione per rivendicarne il versamento è quello ordinario decennale (e non quello quinquennale ridotto, che si applica ai diritti con natura retributiva) e la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto.
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