Linee guida apprendistato dalla Conferenza Stato-Regioni

Pubblicato il 22 febbraio 2014 Una parte dell’apprendistato professionalizzante deve essere organizzata dalle Regioni. Ai fini dell'adozione di una disciplina omogenea in tutto il territorio, sono state adottate delle linee guida dalla Conferenza Stato Regioni.

Secondo il TU la formazione di competenza regionale non può durare più di 40 ore annue, ma la Conferenza Stato-Regioni ha rimodulato il tetto distinguendo che, nei tre anni dell'intero periodo di apprendistato:

- gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria, devono fare 120 ore di formazione;

- gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma devono accumulare 80 ore di formazione;

- gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente possono fermarsi a 40 ore totali;

 - per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti, uno o più moduli formativi, il limite può essere ridotto ulteriormente.

Tra le regole stabilite, dettate anche le modalità di svolgimento, allargate alla formazione a distanza, e la decorrenza, fatta coincidere di norma con la fase iniziale del contratto.

Entrano nelle regole le novità del decreto Giovannini: il piano formativo individuale è obbligatorio solo per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche (formazione professionalizzante) e la qualifica professionale a fini contrattuali acquisita con la formazione venga registrata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino.

Si registra, infine, per le imprese che non si avvalgono dell'offerta pubblica, la possibilità di poter erogare direttamente la formazione se dispongono di “standard minimi” ad hoc.
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