Linee guida congiunte per i diritti degli azionisti

Pubblicato il 19 marzo 2014 Sono state elaborate congiuntamente da Abi, Assonime e Assosim le linee guida che definiscono i flussi e le procedure tra emittenti e intermediari per l’invio delle comunicazioni all’emittente e il rilascio di certificazioni per l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti oltre che per l’invio di segnalazioni agli emittenti previste dal Provvedimento congiunto Banca d’Italia-Consob sulla gestione accentrata del 2008.

Si ricorda che tale Provvedimento, è stato da ultimo modificato con atto del 23 ottobre 2013, che entrerà in vigore il 15 aprile 2014, per essere allineato alle novità previste dalla normativa in materia di diritti degli azionisti di società quotate così come disposto dal Dlgs n. 91/2012, che modificava il Dlgs n. 27/2010 di recepimento della direttiva 2007/36/Ce sui diritti degli azionisti di società quotate.

Un’analisi delle suddette linee guida interassociative è stata fatta da Assonime nella circolare n. 8 del 13 marzo 2014.

L’evoluzione normativa della legge sui diritti degli azionisti nel corso delle assemblee delle società quotate ha portato con il tempo a codificare alcuni diritti a favore degli stessi azionisti, arrivando così alla definizione della disciplina sull’intervento e sul voto in assemblea, all’identificazione degli azionisti stessi, al diritto di integrazione dell’ordine del giorno fino a quello di poter porre domande prima dell’assemblea.

Nuove linee guida

Con le nuove linee guida, invece, si è voluto definire in particolare il contenuto, le modalità e le procedure per:

- l'invio delle comunicazioni dall'intermediario all'emittente per l'esercizio di alcuni diritti dei soci (ex art. 23 del Provvedimento congiunto);
- l'emissione delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli indicati (ex art. 25 del Provvedimento);
- l'invio di segnalazioni agli emittenti (ex artt. 26, 26-bis e 27 del Provvedimento congiunto).
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