L'Inps sulle stock option

Pubblicato il 12 dicembre 2009

Una circolare ad emanazione dell’Inps, la numero 123 dell’11 dicembre 2009, con oggetto il “Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.”, porta armonia nel trattamento previdenziale e contributivo delle stock option.

Per i piani deliberati fino al 4 luglio 2006, ad azioni assegnate entro il 24 giugno 2008, ai fini della contribuzione è esente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo corrisposto dal dipendente. L’esenzione è applicata se le azioni sono acquistate a prezzo minimo e il dipendente non deve possedere una rilevante partecipazione nella società.

Per i piani deliberati dal 5 luglio al 2 ottobre 2006, se le azioni sono state assegnate entro il 2 ottobre 2006, la differenza di cui sopra non si assoggetta a contribuzione. Ma per l’esenzione occorre rispettare altre condizioni: il lavoratore deve detenere le azioni per almeno cinque anni e il valore delle azioni non dev’essere superore alla retribuzione lorda annua percepita dal lavoratore.

Per le azioni assegnate oltre il 2 ottobre 2006, sino al 24 giugno 2008, per l’esenzione vale la solita regola, con condizioni ancora più stringenti: l’opzione può essere esercitata solo a tre anni dall’attribuzione delle azioni; al momento dell’esercizio dell’opzione la società dev’essere quotata in mercati regolamentati e il dipendente deve mantenere per almeno 5 anni dopo un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare versato dal dipendente.

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