CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

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L’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni operative per l’avvio della fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Con la circolare n. 36 del 24 dicembre 2025 si chiarisce:

  • il quadro normativo di riferimento,
  • gli obblighi in capo agli importatori, le esenzioni applicabili,
  • le modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla normativa unionale.

Quadro normativo di riferimento

Il CBAM è stato istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, con l’obiettivo di evitare fenomeni di carbon leakage, garantendo che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione europea non sia vanificata dalle importazioni da Paesi terzi.

Il meccanismo:

  • costituisce un tributo ambientale destinato al bilancio dell’Unione europea;
  • è concepito per integrare e sostituire progressivamente il sistema di scambio delle quote di emissione (EU-ETS), disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE;
  • è stato oggetto di modifiche rilevanti ad opera del Regolamento (UE) 2025/2083, applicabili nella fase definitiva.

Dopo un periodo transitorio, il CBAM diventa pienamente operativo dal 1° gennaio 2026.

Ambito di applicazione del CBAM

Il meccanismo si applica alle merci elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, originarie di Paesi terzi, tra cui, in via indicativa:

  • cemento;
  • concimi;
  • energia elettrica;
  • alcune sostanze chimiche;
  • ghisa, ferro, acciaio e alluminio.

Il CBAM si applica anche ai prodotti trasformati ottenuti da tali merci nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, se successivamente immessi in libera pratica.

Importatore ai fini CBAM

Ai fini del regolamento CBAM, è considerato importatore il soggetto che:

  • presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome e per proprio conto;

oppure

  • è rappresentato da un rappresentante doganale indiretto, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione – CDU).

Esenzioni previste dalla normativa CBAM

La circolare 36/D/2025 riepiloga le principali ipotesi di esclusione dall’applicazione del meccanismo, tra cui:

  • merci destinate ad attività militari;
  • energia elettrica e idrogeno prodotti in specifiche aree (piattaforma continentale o zona economica esclusiva);
  • merci originarie di determinati Paesi e territori (ad esempio Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, nonché Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, al ricorrere delle condizioni previste).

Una novità di particolare rilievo è l’introduzione dell’articolo 2-bis del Regolamento CBAM, relativo all’esenzione de minimis.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono esentati dagli obblighi CBAM (con esclusione di energia elettrica e idrogeno) gli importatori per i quali:

  • la massa netta complessiva delle merci CBAM importate non superi, in un determinato anno civile, la soglia di 50 tonnellate.

La soglia è calcolata:

  • in modo cumulativo;
  • per importatore;
  • con riferimento a tutte le merci CBAM aggregate per codice NC.
Il superamento della soglia comporta l’immediata applicazione di tutti gli obblighi CBAM per l’intero anno civile di riferimento.

Qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Prima di importare merci soggette a CBAM, l’importatore stabilito nell’Unione europea deve ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”, tramite apposita domanda da presentare attraverso il Registro CBAM.

In alternativa, l’importatore può avvalersi di un rappresentante doganale indiretto, purché anch’esso in possesso della medesima qualifica.

La circolare 36/D/2025 precisa che il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli obblighi CBAM relativi alle merci importate per conto del soggetto rappresentato.

Deroga temporanea fino al 31 marzo 2026

In base al nuovo articolo 17 del Regolamento CBAM, è prevista una deroga transitoria:

  • in assenza di autorizzazione già rilasciata;
  • purché la domanda di qualifica sia stata presentata al Registro CBAM entro il 31 marzo 2026.

In tal caso, l’importazione è consentita fino all’adozione della decisione dell’autorità competente e, in ogni caso, non oltre il 27 settembre 2026.

Adempimenti dichiarativi doganali

Importatori e rappresentanti autorizzati CBAM

I soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato devono indicare in dichiarazione doganale il codice documento Y128 – “Numero di conto CBAM, che consente la verifica automatica dell’autorizzazione tramite il sistema CERTEX.

Il codice Y128 deve precedere, nel tracciato dichiarativo, il numero di autorizzazione CBAM, secondo il formato standardizzato indicato dalla circolare ADM.

Importatori e rappresentanti non autorizzati

Nei casi in cui l’importazione avvenga in regime di esenzione o deroga, è obbligatorio indicare in dichiarazione doganale lo specifico codice documento TARIC che giustifica l’introduzione della merce.

Tra i principali codici previsti:

  • Y134: merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno;
  • Y135 – Y136: deroghe specifiche previste dall’articolo 2 del Regolamento CBAM;
  • Y137: esenzione de minimis ex articolo 2-bis;
  • Y237: merci di origine UE;
  • Y238: domanda di autorizzazione CBAM presentata entro il 31 marzo 2026.

Controlli e attività dell’Agenzia delle Dogane

Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Dogane:

  • consentono l’importazione delle merci CBAM esclusivamente a soggetti autorizzati o rientranti nelle deroghe previste;
  • applicano i controlli formali e sostanziali di cui all’articolo 46 del CDU;
  • in caso di importazioni non consentite, dispongono il fermo delle merci e informano l’autorità competente ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento CBAM.

Particolare attenzione è richiesta anche alle operazioni di perfezionamento attivo e passivo, nonché alla corretta predisposizione del conto di appuramento.

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