L'inquilino va risarcito se l'immobile rilasciato non viene adibito alla destinazione dichiarata

Pubblicato il 20 dicembre 2013 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 28469 del 19 dicembre 2013, hanno definitivamente rigettato le ragioni vantate dal proprietario di un appartamento che aveva ottenuto il rilascio dell'immobile in quanto asseritamente destinato ad abitazione del figlio, contro la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato a risarcire l'inquilino sul rilievo che l'immobile non era stato, in realtà, destinato al figlio e, quindi, in conformità al titolo per il quale lo stesso aveva ottenuto la disponibilità del bene.

La Suprema corte ha provveduto a conformarsi a quanto statuito in sede di merito rilevando che il proprietario dell'immobile, a fronte di quanto contestatogli, non aveva fornito alcuna prova tale da giustificare la mancata applicazione dell'articolo 31 della Legge n. 392/1978.

E ciò in un contesto in cui – si legge nel testo della decisione - “le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 392/1978, non sono connesse a un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, bensì sulla base di una presunzione iuris tantum (relativa), come tale suscettibile di prova contraria”.
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