L’intermediario finanziario residente esonera dagli obblighi di monitoraggio

Pubblicato il 19 febbraio 2011 La risoluzione n. 15/E del 18 febbraio rilascia chiarimenti in merito all’obbligo di monitoraggio fiscale con riferimento alle polizze di assicurazione estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Il caso riguarda, infatti, un contribuente che detiene attività estere di natura finanziaria tramite un intermediario residente a cui è stato conferito l'incarico di regolare i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.

Gli obblighi circa la disciplina del monitoraggio fiscale e l’elencazione delle specifiche fattispecie di esonero sono stati resi dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010. Nel citato documento di prassi vengono elencati i casi particolari in cui un contribuente residente che contrae una polizza vita con una compagnia non residente non è tenuto a darne indicazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Con la risoluzione n. 15/E, dunque, l’Agenzia ribadisce che non ha importanza il modo con cui viene conferito l’incarico all’intermediario finanziario residente. Esso potrà essere fornito sia dalla compagnia estera, tramite clausola contrattuale, sia da parte dello stesso contribuente. Ciò che conta è la presenza dell’intermediario finanziario residente; tale figura in sé soddisfa i requisiti per l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e, quindi, dalla compilazione del modulo RW da parte del contribuente.

Ovviamente la circostanza cambia nell’ipotesi di revoca della delega o alla scadenza della stessa. In tali condizioni, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’intermediario residente dovrà provvedere a comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al contribuente contraente, la polizza estera nel caso in cui la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento.
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