Liquidazione del compenso senza la distinzione tra diritti ed onorari

Pubblicato il 14 settembre 2012 Il Tar della Lombardia, sede di Brescia, si è pronunciato, con ordinanza n. 1528 del 10 settembre 2012, con riferimento alla liquidazione del compenso di un legale alla luce del nuovo Decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto.

I giudici lombardi, in particolare, hanno sottolineato come, ai sensi degli articoli 1 comma 3 e 7 di tale decreto, lo stesso sia applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, e nella specie, quindi, dell’avvocato, e imponga una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari. Inoltre, il Tar ha anche ricordato  come, ai sensi dell’articolo 1 comma 7 del Decreto n. 140, il compenso previsto è da ritenersi indicativo, “e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità”.

Nella specie, nel procedimento instaurato per l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, da considerare di valore indeterminabile, i giudici amministrativi avevano ritenuto che potesse costituire equo compenso la somma omnicomprensiva di 1.000 euro liquidata in favore del legale del ricorrente.
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