Liquidazione globale delle spese, no se riduce senza motivare

Pubblicato il 11 novembre 2015

Con sentenza n. 22883 depositata il 10 novembre 2015, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, si è pronunciata in materia di liquidazione delle spese processuali ribadendo il principio più volte affermato secondo cui il giudice, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzioni di voci da lui operata.

Ciò allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe.

Cause riunite, onorari distinti per le attività precedenti

Nella medesima pronuncia è stato altresì evidenziato come, in presenza di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy