L’Irdcec torna sulle Stp

Pubblicato il 03 agosto 2013 Segue la circolare 32 del 12 luglio, la nuova circolare - n. 33/IR del 31 luglio 2013 - dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec), sempre sul tema Stp.

In questa seconda circolare, sulle società tra professionisti, si affrontano i temi: dell’iscrizione nel registro delle imprese;  dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e la cancellazione; dell’incompatibilità; del regime disciplinare.

Si ricorda che, una volta costituita, la Stp deve iscriversi prima nella sezione speciale del Registro imprese e poi nella sezione speciale dell’Albo o del ruolo (o elenco) presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (per escludere il ricorrere di cause di incompatibilità). La società risponde all’ordine o collegio di iscrizione in ambito disciplinare, per le violazioni delle norme deontologiche. In caso di società multidisciplinari senza individuazione dell’attività prevalente, si reputa debbano essere iscritte in tutti gli Albi professionali di appartenenza dei soci.

Nella circolare, quanto alle incompatibilità, è ribadita l’impossibilità della partecipazione a due Stp contemporaneamente. E si precisa che ciò vale anche nel caso di società multidisciplinari. Non si pone incompatibilità se la seconda società non è tra professionisti, nel rispetto delle regole dell’ordinamento professionale di appartenenza.

L’argomento delle Stp è trattato anche nei recenti Pronto Ordini n. 154, 158 e 182 del 2013. Tutti i documenti citati possono essere consultati e scaricati dai siti del Cndcec e dell’Irdcec.
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