L'irreperibilità del contribuente non richiede la notifica mediante raccomandata

Pubblicato il 18 marzo 2011 L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a spedire la raccomandata con avviso di ricevimento relativamente ad un atto di accertamento, ex art. 140 del Codice di procedura civile, qualora il contribuente sia irreperibile.

Lo precisa la sentenza n. 6102 del 16 marzo 2011 della Corte di cassazione la quale aggiunge che la notifica si deve ritenere avvenuta secondo il rito a mezzo di affissione dell'avviso nell'albo comunale.

In materia si applica l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 per il quale la notifica dell'atto tributario avviene con l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale, anche se poi vengono richiamate le norme del Codice di procedura civile.
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