L'iscrizione del pagamento nel libro giornale del debitore non costituisce prova della distrazione

Pubblicato il 07 dicembre 2010 Secondo la Quinta sezione penale della Cassazione - sentenza n. 43340 del 6 dicembre 2010 - “la iscrizione sul libro giornale del debitore può costituire un indizio dell'avvenuto pagamento da valutare secondo i criteri di cui all'articolo 192 comma II codice di procedura penale, ma non può di certo costituire la prova tranquillizzante, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'avvenuto saldo del debito”.

E' quanto affermato dai giudici di legittimità nell'ambito di una imputazione per bancarotta fraudolenta per distrazione a carico dell'amministratore di una società fallita accusato di essersi appropriato di una somma versata in contanti da un'azienda debitrice.

Per la Corte, il fatto che l'avvenuto pagamento risultasse nel libro giornale della società debitrice era da considerare un semplice indizio e non poteva costituire valida prova penale posto anche che, “ai sensi dell'articolo 2710 del Codice civile i libri bollati e vidimati, tenuti regolarmente, possono rappresentare fonte di prova esclusivamente tra imprenditori”.
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