L’istallazione di telecamere nel parcheggio condominiale non viola la privacy

Pubblicato il 04 gennaio 2013 Con la sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un condomino avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittima l’istallazione, da parte di altro condomino e senza il preventivo consenso dell’assemblea, di una telecamera nel parcheggio condominiale, dopo che quest’ultimo era stato oggetto di diversi episodi di furto.

I giudici di Cassazione, ritenendo l’iniziativa del condomino che aveva istallato la telecamera una decisione unilaterale giustificata dall’urgenza, hanno anche riconosciuto il diritto in capo a quest’ultimo ad essere rimborsato per le spese di istallazione sostenute.

A fronte, infine, delle doglianze avanzate dal ricorrente secondo cui la presenza della telecamera aveva determinato una violazione della privacy, la Suprema corte ha precisato come “non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis Codice penale) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615-bis Codice penale, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza”.
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