L’Iva del professionista non rientra tra i crediti di massa del fallito

Pubblicato il 12 aprile 2011 Con la sentenza 8222, depositata l’11 aprile 2011, la Corte di cassazione stabilisce che la rivalsa dell’Iva per la prestazione del professionista resa ad un soggetto successivamente fallito, non è qualificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione.

I giudici spiegano che sono esclusi dal credito di massa i crediti che non sono sorti in occasione e per le finalità della procedura di fallimento, ma sono riconducibili genericamente all’attività del fallito. Pertanto, non rileva la data della fattura.

Tale credito, non qualificabile come credito di massa, può rientrare nel solo “privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma cod. civ., purché sussistano beni, che il creditore ha l'onere di indicare nella domanda di ammissione al passivo su cui possa esercitarsi la causa di prelazione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy