L’Iva per cassa apre all’agricoltura

Pubblicato il 15 maggio 2009

Nonostante l’articolo 7 del Dl 185/08 sancisca l’esclusione dei soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva dall’ambito applicativo dell’esigibilità differita dell’imposta, dalla lettura della circolare 20/E/2009 si evince che il nuovo regime dell’Iva per cassa può essere applicato anche nel caso di imprese che adottano il regime speciale per l’agricoltura. Infatti, nella parte della circolare in cui vengono indicati i soggetti esclusi non è fatto cenno al regime dell’agricoltura. L’Agenzia elenca, in merito, i regimi speciali Iva monofase, quello del margine e quello delle agenzie di viaggi, ritenendo che il regime dell’agricoltura sia un regime speciale di detrazione dell’imposta e non di applicazione dell’Iva (tale regime speciale non è incompatibile con il differimento), poiché gli agricoltori adottano nelle operazioni attive il comportamento degli altri contribuenti. L’agricoltore applica l’imposta con aliquote ordinarie e la detrazione, che prescinde dall’Iva assolta sugli acquisti, è determinata in base alle percentuali di compensazione.

Circa il nuovo regime dell’esigibilità differita, la Commissione studio “Fiscalità” dell’Adc solleva la questione della complessità dell’applicazione della norma per imprese e professionisti. E propone “l’introduzione di un termine di 120 giorni per il pagamento delle fatture di imprese e professionisti, a cui è subordinata la deducibilità fiscale dei costi mantenendo comunque per le imprese il principio di competenza economica e per i professionisti il principio della deducibilità per cassa”.

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