Lo Stato membro non può riservare l'attività di notaio a chi è cittadino

Pubblicato il 25 maggio 2011 Con una serie di sentenze depositate ieri, 24 maggio 2011, con riferimento alle cause C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 e C-52/08, la Corte di Giustizia dell'Ue si è pronunciata con riferimento al requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio per come sancito da diversi Stati membri quali Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania, Grecia e Portogallo.

Secondo i giudici europei, in particolare, l'attività notarile non può essere riservata esclusivamente ai propri cittadini ed una diversa previsione, come quella in oggetto, è da considerare vietata in quanto in contrasto con il diritto di stabilimento sancito dall'articolo 43 del Trattato Ce.

A fronte della tesi sostenuta dai Paesi membri coinvolti, secondo cui ai notai, in quanto partecipanti in modo diretto e specifico all'esercizio dei poteri statali per una serie di condizioni e presupposti, sarebbe attribuito un ruolo di esercente pubblici poteri, rendendo a quel punto lecita la riserva sulla cittadinanza, la Corte di giustizia ha spiegato come, in realtà, non può affermarsi che il notaio partecipi ai pubblici poteri quanto, piuttosto, che lo stesso persegua obiettivi di “interesse generale”.

La condizione di nazionalità è stata abrogata, nel nostro Paese, già dal 2003.
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