Lo storno delle fatture false non elude il reato

Pubblicato il 13 gennaio 2011 È punibile con il reato di falsa fatturazione l’imprenditore che ha emesso fatture a fronte di operazioni inesistenti, anche se in un secondo momento ha proceduto ad annullarle, aderendo al ravvedimento operoso.

La precisazione giunge dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 608 del 12 gennaio 2011. Per la Corte, il ricorso al rimedio del ravvedimento operoso non ha annullato l’impianto accusatorio, anche perché di fatto l’imprenditore pur aderendo al ravvedimento non ha mai versato l’imposta. Cioè, dalla ricostruzione dei fatti, i Supremi Giudici hanno desunto chiaramente che nessun adempimento, neppur minimo, era stato posto in essere a fronte dei contratti simulati; né vi era stato alcun pagamento in relazione ad essi. Inoltre, alcuna reazione era stata posta in essere dalla società a seguito dell’inadempimento contrattuale dell’altra parte.

Le circostanze, per la Corte rappresentano elementi gravi, precisi e concordanti che provano, senza alcun dubbio, che l’imprenditore aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti al solo fine di consentire alla controparte l’evasione di imposte, sotto forma di acquisizione di crediti IVA.

La conclusione è che: “il reato di emissione di fatture false per operazioni inesistenti, di cui all’articolo 8, Dlgs 74/2000, è configurabile anche in caso di emissione di fatture tra società facenti capo allo stesso soggetto, atteso che pure in tale ipotesi si delinea la intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi la evasione di imposta”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Penne spazzole e pennelli - Ipotesi di rinnovo del 23/3/2026

06/05/2026

Ccnl penne spazzole pennelli. Rinnovo

06/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit Cisal - Stesura del 21/1/2026

06/05/2026

Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing

06/05/2026

Tax free shopping, validazione unica delle fatture IVA da luglio 2026

06/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Stesura 21 gennaio 2026

06/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy