Lo stress da ritardo va provato

Pubblicato il 02 dicembre 2011 Il professionista, al fine di vedersi riconoscere i danni per lo stress subito a causa dell’illegittimo ritardo impiegato dalla Cassa di previdenza privata nell’erogazione della propria pensione, è tenuto ad allegare e provare, in concreto, la lesione sopportata a seguito di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali.

Non è infatti sufficiente fare un generico riferimento allo stress conseguente alla necessità di intraprendere un'azione legale in quanto il danno non patrimoniale cagionato da fatto illecito, a diritti inviolabili della persona, non può essere considerato in re ipsa ma solo in presenza della prova di elementi di fatto dai quali desumere in concreto l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Sulla scorta di tali principi, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25691 del 1° dicembre 2011, ha accolto il ricorso presentato dalla Cassa di previdenza dei geometri avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da stress, liquidando quindi lo stesso, in favore di un geometra a cui era stata illegittimamente ritardata l’erogazione della pensione.
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