Lo studio professionale rinnova il contratto

Pubblicato il 30 novembre 2011 Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno firmato l’accordo di rinnovo del Ccnl studi professionali. Con decorrenza e durata ottobre 2010 - settembre 2013, l’accordo riguarda anche la regolamentazione su apprendistato (ex Dlgs 167/2011) e contrattazione di secondo livello. È stabilita la possibilità di stipulare contratti di lavoro a chiamata e contratti a termine per gli universitari. L’accordo, valido anche per datori di lavoro non iscritti ad un albo, sarà sottoposto, per la sottoscrizione, alle confederazioni sindacali che rappresentano i professionisti datori di lavoro, Confedertecnica e Cipa.

Con il regolamento dell’apprendistato secondo la nuova disciplina, si introduce negli studi professionali anche la possibilità di applicare la formula part-time ai tirocinanti, con il minimo di ore non inferiore al 60% dell'orario pieno e senza diminuzione delle ore di formazione.

Nello specifico delle forme di apprendistato: per quello di primo livello, si rinvia all'attuazione delle norme regionali; per l'apprendistato professionalizzante, la durata varierà in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento, con un massimo di 36 mesi e la possibilità di svolgere la formazione sia di persona in aula sia in modalità e-learning all'interno dello studio; per la terza tipologia, quella di alta formazione, il rinvio è alle sperimentazioni regionali.

Con riferimento alle clausole compromissorie e all’arbitrato per la risoluzione di controversie, si segnala l’astensione dalla firma della Cgil. In merito, il presidente Confprofessioni, Gaetano Stella, precisa che restano fuori dall’arbitrato del collegato lavoro i temi della risoluzione dei rapporti di lavoro, delle tutele sui congedi matrimoniali, dei risarcimenti su infortuni e malattie professionali, del mobbing e dei congedi parentali.

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