L’obbligo di mantenimento dei figli permane se seguono le proprie aspirazioni

Pubblicato il 15 febbraio 2010

Solo a partire dalla data di emanazione del decreto del giudice, che accerta la volontaria inerzia del figlio, scatta la cessazione dell’obbligo di mantenimento del genitore verso il figlio non rilevando la data in cui quest’ultimo ha deciso di lasciare gli studi di scuola media superiore.

Così ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 261 del 12 gennaio 2010, con cui ha rammentato come l’obbligo per i genitori di mantenere i figli, ai sensi dell’articolo 148 del Codice civile, non termina al raggiungimento della maggiore età ma continua finchè il figlio non ha raggiunto una indipendenza economica, ovvero viene appurato che la mancata produzione di un proprio reddito deriva “da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività”, perché dipendente dalle aspirazioni, dagli studi effettuati e dalla situazione del mercato del lavoro.

Nel caso in questione la Corte ha rigettato il ricorso del padre in quanto la Corte d’appello ha seguito legittimamente i dettami in materia. Il figlio si era dedicato a studi legati alle sue aspirazioni artistiche, per le quali non poteva essergli addebitata la mancata prosecuzione dell’attività di bracciantato agricolo svolta per due anni presso l’azienda del padre, che si era rivelata non confacente ai suoi reali interessi. Solo con il decreto impugnato si è accertato che era trascorso un lasso di tempo in cui gli studi seguiti avrebbero dovuto ragionevolmente risolversi in “proficue manifestazioni esteriori”.

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