Locazione del bene strumentale, costo inerente

Pubblicato il 19 agosto 2017

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società contribuente avverso le decisioni di merito che avevano confermato nei suoi confronti due avvisi di accertamento per IVA, Irap e Irpeg, emessi a seguito di verifica della Guardia di finanza, con la quale erano stati recuperati a tassazione una serie di costi, in parte ritenuti non inerenti, in parte non documentati o non di competenza.

Tra gli altri costi, in particolare, era stato convalidato il recupero a tassazione dell’affitto di un salottino all’interno di uno stadio.

Spesa inerente

La ricorrente società si era rivolta alla Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, un vizio di motivazione per quel che concerneva la spesa sostenuta per la locazione di questo salottino che costituiva, a suo dire, spesa inerente, non estranea, ossia, ai propri scopi statutari.

Era stata evidenziata, in particolare, la finalità di ricevere clienti interessati alla pubblicità e, quindi, di promozione pubblicitaria, e sottolineato che non vi fosse stata, su tale fatto decisivo, alcuna specifica motivazione.

Doglianza, questa, accolta dalla Suprema corte – sentenza n. 19219 del 2 agosto 2017 – la quale ha rilevato che la Ctr non aveva esaminato gli elementi forniti dalla contribuente circa un diverso utilizzo del “salottino”.

A quest’ultimo, infatti, i giudici regionali avevano attribuito una determinata finalità senza tener conto della diversa prospettazione proposta dalla contribuente.

Si era sostanziato, in definitiva, un vizio di motivazione, poiché la Commissione tributaria regionale si era limitata a statuire che l’esistenza di questi locali avesse la finalità “di mettere a disposizione degli spettatori di target più elevato un servizio di ospitalità in occasione di partite di calcio”.

Strumentalità del bene

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno, in ogni caso, ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda.

La disposizione di cui all’articolo 40, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 917/1986, non contempla, infatti, una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa”, e si può pertanto prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto “nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale”.

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