Locazione non registrata nulla

Pubblicato il 14 dicembre 2016

Secondo i giudici di Cassazione, un contratto di locazione non registrato è da ritenere nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della Legge n. 311/2004.

Prestazione eseguita è indebito oggettivo

Il principio è stato ribadito con sentenza n. 25503 depositata il 13 dicembre 2016, nel cui testo è stato altresì evidenziato come la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto di locazione non registrato, e quindi nullo, costituisce un indebito oggettivo disciplinato dall’articolo 2033 del Codice civile, e non dall’articolo 1458 del medesimo codice.

Ne consegue che nell’ipotesi di eventuale irripetibilità della prestazione eseguita potrà derivarne, ricorrendone i presupposti, un diritto, in capo al solvens, di risarcimento ex articolo 2043 Codice civile o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy