Locazioni a terzi senza sconto Iva

Pubblicato il 11 settembre 2006

stabilisce che agli effetti del calcolo del pro rata, le cooperative edilizie che concedono in locazione gli immobili a terzi e non ai loro soci, sono tenute a includere i canoni così riscossi sia tra le operazioni esenti che nel volume d’affari (sentenza 17226/06).

La percentuale di restituzione dell’Iva (la vicenda prende spunto da quattro avvisi di rettifica dell’imposta per gli anni 1988-1991, con i quali si recuperavano diverse somme poiché il contribuente aveva portato in detrazione a monte sugli acquisti con le regole del pro rata patrimoniale secondo l’articolo 19 del Dpr 633/72, nel testo allora vigente) è legata strettamente alle operazioni effettuate dalla società, che nel caso trattato dalla Cassazione aveva provveduto a cedere in locazione gli immobili a terzi, in quanto sfrattati e bisognosi, non ai propri soci, facendo così venir meno il principio dell’inerenza, che va valutato in considerazione dell’attività commerciale svolta dai soggetti e della loro finalità sociale. Non possono invece considerarsi le finalità mutualistiche indirette, che non riguardano la funzione sociale dell’attività d’impresa.        

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