Locazioni e decesso dell’usufruttuario

Pubblicato il 01 ottobre 2019

Nel caso in cui il deceduto era un usufruttuario, la posizione rispetto al rapporto locatizio che assume il soggetto che acquisisce la piena proprietà è specificamente regolata dall'articolo 999 c.c.

Quest’ultimo prevede una opponibilità del contratto al pieno proprietario pienamente compatibile con il principio generale di scissione cronologico-giuridica degli effetti del rapporto quanto al lato soggettivo del locatore.

Il fenomeno successorio, infatti, costituisce il nucleo giuridico di detta situazione e non può essere pretermesso, né dagli eredi nel caso di successione e titolo universale né dal proprietario che da nudo diventa pieno o dall'acquirente nel caso di successione a titolo particolare.

In entrambi i casi rimane “insormontabile” la barriera cronologica, parimenti giuridica, rappresentata proprio dalla sostituzione, nel rapporto locatizio, del soggetto che rivestiva il ruolo di locatore con un altro soggetto.

Così, la Corte di cassazione, con decisione n. 24222 del 30 settembre 2019.

Nella specie, è stato ritenuto che il nudo proprietario dell’immobile locato non rispondesse dei debiti sorti prima della morte dell’usufruttuario in quanto rispetto a queste obbligazioni erano gli eredi a subentrare nella responsabilità, in base alle regole ordinarie in materia di successione.

E anche quando uno degli eredi diviene pieno proprietario a seguito della morte dell'usufruttuario-locatore, non si neutralizza il fenomeno successorio, per cui egli non concentra su di sé gli effetti giuridici insorti durante la vita dell'usufruttuario.

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