Locazioni. L’offerta non formale di restituzione evita l’indennità di occupazione

Pubblicato il 17 maggio 2017

Nell’ambito delle locazioni ad uso abitativo e, in particolare, con riferimento all'obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenza del contratto, l’adozione da parte del conduttore medesimo di una condotta avente valore di offerta reale” non formale, è da considerare come idonea ad evitare la mora nell’obbligo di adempiere la propria prestazione e a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione dell’immobile.

Questo purché la medesima sia seria, concreta e tempestiva (come nel caso della convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) e sempre che non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore.

Mora del locatore, diversa procedura

La stessa condotta, tuttavia, non è da ritenere sufficiente a costituire in mora il locatore in quanto, a tal fine, è necessario l'espletamento della complessa procedura di cui agli articoli 1216 e 1209, comma 2, del Codice civile, costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari.

Sulla base di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale la Suprema corte, con ordinanza n. 12006 del 16 maggio 2017, ha cassato una sentenza di merito in cui era stata affermata la necessità di un’offerta formale di restituzione dell’immobile per ritenere il conduttore libero dall’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione.

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