Locazioni: sì alla richiesta di adeguamento Istat informale

Pubblicato il 23 dicembre 2009

Anche se la Legge n. 392/1978, in materia di locazione di immobili residenziali, dispone che la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore avvenga con lettera raccomandata, deve essere valutato l’effettivo pagamento degli aggiornamenti Istat in base a quanto contenuto nel contratto. Infatti questo dimostra che vi è stata una richiesta da pagamento da parte del locatore, anche se formulata oralmente, che comunque deve ritenersi vincolante per il conduttore.

Lo ha specificato la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con Sentenza del 9 luglio 2009, n. 16110, relativa all’accertamento della risoluzione di un contratto a esecuzione continuata, nella specie di locazione, per recesso unilaterale di una parte. Aggiungono i magistrati che in tema di locazione di immobili urbani, pur vigendo normativamente la previsione della richiesta di aggiornamento dei canoni di affitto a mezzo lettera raccomandata, “non si esclude che lo spontaneo uniformarsi del conduttore alle richieste effettuate oralmente dal locatore nella misura di legge sia vincolante per il conduttore medesimo, con conseguente esclusione della possibilità di ripetere gli aggiornamenti corrisposti”.

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