L'omessa presentazione del modello Intrastat non costituisce, di per sé, reato

Pubblicato il 09 marzo 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 8962 dell'8 marzo 2011 – la mancata presentazione del modello Intrastat da parte di un imprenditore non è utile a configurare, da sola, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale omissione, infatti, non costituisce un raggiro sanzionabile penalmente ma esclusivamente un illecito amministrativo.

Ed infatti - spiegano i giudici di legittimità – perché possa parlarsi della fattispecie di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000 è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, ma anche che vi sia il dolo specifico, in capo all'agente, del fine di evadere le imposte sui redditi o sull'Iva, “nonché che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione”.

Sulla scorta di tale assunto la Suprema Corte ha annullato la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore accusato per aver omesso la presentazione dei modelli Intrastat.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy