L’omissione di informazioni mediante “artifici e raggiri” ricade nella truffa aggravata

Pubblicato il 14 settembre 2011 La Corte di Cassazione – seconda sezione penale - con la sentenza n. 33841 del 13 settembre 2011, ha respinto il ricorso di un’imputata condannata dalla Corte d’appello di Napoli per truffa aggravata.

La sentenza conferma e rende definitiva la condanna dell’imprenditrice, che aveva omesso delle informazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento di finanziamenti statali, ottenendo così illecitamente l’aiuto economico.

Per la Suprema Corte, il rapporto tra i due reati, quello dell’indebita percezione (art. 316-ter c.p.c.) e quello più grave della truffa aggravata (art. 640 c.p), è di sussidiarietà. Di conseguenza, l’imprenditrice ricade nell’ipotesi più grave dato che anche la semplice omissione di informazioni ai danni dello Stato, se messa in atto con intento fraudolento, ricade nella fattispecie della truffa aggravata.

Nella sentenza si legge che: “l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime”. Ne discende, quindi, che: “la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli «artifici o raggiri» descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della «induzione in errore», può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640-bis c.p.”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy