L'opposizione al ruolo non è soggetta alla definizione delle liti

Pubblicato il 01 ottobre 2011 Secondo la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – sentenza n. 155 del 28 settembre 2011 – i ricorsi relativi a ruoli e conseguenti cartelle per omesso versamento delle imposte, attenendo alla fase della riscossione, non sono atti ricompresi nell'ambito dei provvedimenti impositivi; ne discende che gli stessi non sono soggetti alla definizione delle liti pendenti prevista dal Decreto legge n. 98/2011.

Sulla scorta di tale assunto i giudici tributari hanno respinto il ricorso di un contribuente che si era opposto ad un ruolo ed alla conseguente cartella di pagamento per omesso versamento di Iva, Irpef e Irap, instando per l'annullamento dell'atto e, contestualmente, per il rinvio della causa, ritenuta rientrante nella definizione delle liti pendenti prevista dal Decreto legge citato.
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