L'ufficio locale incompetente invia alla sede corretta la documentazione ricevuta

Pubblicato il 03 maggio 2010 La Cassazione, con l'ordinanza n. 9405/2010, stabilisce che l'errore del contribuente che ha inviato la notifica dell'appello ad un ufficio territorialmente incompetente non può portare né alla nullità né alla decadenza dall'impugnazione. L'ufficio locale incompetente dovrà provvedere all'invio della documentazione ricevuta dal ricorrente alla sede corretta, quella che ha emesso l'atto impositivo.

La spiegazione è insita nel fatto che l'agenzia delle Entrate è da considerare un organo unitario con le diverse sedi territoriali. Inoltre, il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale impone di limitare al massimo i casi di inammissibilità per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo che ha emesso l'atto impugnato. La decisione tutela il contribuente con il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, sulla sollecita definizione dei diritti delle parti, evitando che il cittadino non veda riconoscersi i propri diritti per un errore di tipo meramente logistico: è necessario far prevalere il principio di collaborazione e buona fede che deve essere alla base dell'azione dell'Amministrazione.
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