Maggiore vigilanza per la sicurezza degli apprendisti

Pubblicato il 28 gennaio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 536 del 10 gennaio 2013, sottolinea come il datore di lavoro sia sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

“Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso”.

Viene respinto così il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato in appello per l'infortunio occorso ad un apprendista, con la condanna al pagamento a favore dell'Inail della somma pari al costo dell'infortunio indennizzato dall'Istituto.

I giudici sottolineano come il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro si profila in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, soprattutto in presenza di apprendisti, nei cui confronti devono essere effettuati formazione e addestramento, nonché vigilanza delle loro prestazioni lavorative, direttamente dal datore di lavoro o con l'ausilio di collaboratori. affinché vengano eseguite in conformità delle istruzioni impartite.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy