Maggiori obblighi documentali e informativi per le aziende appaltanti

Pubblicato il 07 settembre 2009

Il Dlgs n. 106/2009, Correttivo del Testo unico sicurezza, ha apportato delle modifiche all’articolo 26 del Dlgs n. 81/08, titolato “Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione”. Le nuove norme aumentano il rigore nei confronti dei datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori e servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o nell’ambito del ciclo produttivo della stessa. Per tali datori di lavoro appaltanti sorge l’obbligo del rispetto di adempimenti di carattere documentale, di informazione, di cooperazione, di coordinamento e di valutazione dei rischi da interferenze. In altri termini, i datori di lavoro committenti – anche se subappaltatori – devono cooperare nei confronti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi per prevenire e proteggere dai rischi sul lavoro, riguardo soprattutto al caso di incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto. Essi dovranno, inoltre, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi sullo svolgimento dell’attività delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

I nuovi obblighi imposti ai datori di lavoro committenti prevedono che questi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi contenente tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze. Il documento, denominato Duvri, deve essere conservato presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi. La mancata custodia è punita con la sanzione amministrativa da 2mila a 6mila euro. L’obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non va fatta nei casi di semplici servizi di natura intellettuale; di semplici forniture di materiali o attrezzature; di lavori o servizi di durata fino a due giorni, a meno che questi non comportano rischi particolari per l’utilizzo – per esempio – di sostanze cancerogene, atmosfere esplosive, eccetera.

Infine, si deve ricordare che il personale che lavora per l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve avere un tesserino di riconoscimento (completato da fotografia, generalità del lavoratore e del datore di lavoro). In sua assenza, a carico dell’impresa appaltatrice si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assunzioni agevolate: dal 1° aprile 2026 le vacancy passano dal SIISL

16/03/2026

Casse di previdenza dei professionisti: stop al prelievo sui risparmi

16/03/2026

Malattia e licenziamento: la Cassazione ribadisce il limite del periodo di comporto

16/03/2026

Esame avvocato: decreto legge di riforma in arrivo

16/03/2026

Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, esenzione e scadenze

16/03/2026

Custodia temporanea merci in dogana: criteri e tariffe MEF 2026

16/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy