Magistrati tributari a favore dell'esenzione Irap per i professionisti senza autonoma organizzazione

Pubblicato il 25 marzo 2011 Con due sentenze, nn. 36/04/2011 e 36/35/2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sottolineato che la compilazione del quadro dichiarativo IQ da parte del professionista non lo sottopone, in ogni caso, alla debenza dell'imposta regionale. Infatti occorre avere riguardo alla sostanza e non alla forma della questione. In assenza dei presupposti impositivi, ossia l'autonoma organizzazione, il professionista non è tenuto al pagamento dell'Irap.

Aggiungono i giudici tributari che il contribuente deve essere in grado di opporsi al prelievo di un tributo illegittimo senza ricorrere a procedure complesse come il versamento seguito dall'istanza di rimborso.

Nei fatti, era accaduto che i professionisti in sede di dichiarazione avevano compilato il quadro IQ senza poi effettuare il pagamento dell'imposta per assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Da qui era sorta l'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy