Entrano in vigore dal 1° maggio 2025 le previsioni contenute nella Legge n. 51 del 15 aprile 2025, recante "modifiche alla disciplina della magistratura onoraria".
La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2025.
Il testo normativo è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta dell’8 aprile 2025, dopo aver ricevuto il via libera della Camera nella seduta del 5 dicembre 2024.
La Legge n. 51/2025, collegata alla manovra di bilancio 2024–2026, risponde ai rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081, mirata al riconoscimento pieno dello status di lavoratori ai magistrati onorari.
Il nuovo assetto normativo per i magistrati onorari confermati nel cosiddetto “ruolo ad esaurimento”, distingue due distinti regimi di esercizio della funzione: in via esclusiva e in via non esclusiva.
Tale distinzione non si limita all’aspetto operativo, ma comporta conseguenze rilevanti su molteplici piani: economico, previdenziale, disciplinare e organizzativo.
Regime in via esclusiva: funzioni, compensi e tutele
Il magistrato onorario che opta per l’esercizio esclusivo delle funzioni è tenuto a rispettare un impegno orario massimo settimanale pari a 36 ore, articolate sulla base di un programma predisposto dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, e comprensivo non solo delle udienze ma anche delle attività preparatorie, delle riunioni e della formazione continua.
Dal punto di vista economico, è riconosciuto un compenso annuo lordo pari a € 58.840, erogato in tredici mensilità, a cui si aggiunge il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato secondo l’art. 2120 del codice civile. Tale compenso è fiscalmente qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR.
Sul piano previdenziale, i magistrati in regime esclusivo sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS per le prestazioni pensionistiche e di sicurezza sociale (invalidità, vecchiaia, superstiti, maternità, malattia e disoccupazione). Inoltre, è prevista l’assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Regime in via non esclusiva: flessibilità e limiti
Diversamente, il magistrato onorario che non opta per il regime esclusivo mantiene la possibilità di esercitare altre attività lavorative o professionali, purché compatibili con le funzioni giudiziarie.
In tal caso, l’impegno settimanale è limitato a un massimo di 16 ore, definite anch’esse sulla base di un programma predisposto dagli organi giudiziari di riferimento.
Sotto il profilo retributivo, è previsto un compenso annuo lordo pari a € 25.000, erogato in dodici mensilità, anch’esso assimilato ai redditi da lavoro dipendente. Anche in questo caso è previsto il TFR, con le stesse modalità del regime esclusivo.
Quanto alla previdenza, i magistrati in regime non esclusivo sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
L’onere contributivo, nei predetti casi, è ripartito: un terzo a carico del magistrato e due terzi a carico del Ministero della Giustizia.
In presenza di ulteriori attività lavorative, il soggetto mantiene la copertura previdenziale specifica dell’attività svolta (es. Cassa Forense).
La riforma interviene in modo puntuale sul regime delle incompatibilità applicabile ai magistrati onorari confermati, introducendo una maggiore articolazione e specificazione delle situazioni ostative all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
In particolare, vengono ampliati i casi di incompatibilità che si riferiscono non soltanto all’esercizio diretto di attività professionali ritenute in conflitto con la funzione giudiziaria (quali, ad esempio, la prestazione di consulenza o assistenza legale per conto di istituti bancari o assicurativi), ma anche a rapporti di natura familiare e associativa.
In base alla nuova disciplina, è incompatibile con l’assunzione o la permanenza nell’incarico di magistrato onorario chi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di nomina o conferma, abbia svolto in modo abituale e prevalente attività professionale - in particolare quella di avvocato - per conto di imprese di assicurazione, istituti bancari o soggetti operanti nel settore della mediazione finanziaria, nel circondario in cui il giudice onorario esercita le proprie funzioni.
Per i magistrati che optano per il regime esclusivo, si applicano inoltre le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), riguardanti i legami con altri magistrati o forze dell’ordine nella stessa sede. Rimane invece applicabile l’articolo 5 del D. Lgs. n. 116/2017 per chi opera in regime non esclusivo.
La riforma riorganizza in modo sistematico le competenze attribuite ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari confermati, delimitando con maggiore precisione l’ambito delle funzioni esercitabili.
In particolare, i giudici onorari possono trattare e definire procedimenti civili e penali in forma monocratica, con esclusione di quelli di maggiore complessità, quali le controversie in materia di famiglia, lavoro, diritto societario e fallimentare, nonché i procedimenti cautelari e possessori, salvo quelli proposti nel corso del giudizio di merito.
Nel dettaglio, la riforma attribuisce ai giudici onorari confermati la competenza a trattare cause civili relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro e controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non ecceda i 100.000 euro.
Nel settore penale, non è loro attribuita la competenza per i procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari (GIP), al giudice dell’udienza preliminare (GUP), per i giudizi direttissimi e per le impugnazioni dei provvedimenti del giudice di pace.
La partecipazione ai collegi giudicanti è ammessa solo in situazioni eccezionali o emergenziali, e comunque con la previsione che non più di un magistrato onorario possa far parte dello stesso collegio.
Il contratto collettivo applicabile ai magistrati onorari confermati è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Centrali, limitatamente ad alcuni istituti giuridici.
In particolare, ai sensi della riforma, l'applicazione del CCNL riguarda specificamente:
Questa disciplina si applica ai magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia non esclusivo, in quanto compatibile con la natura dell’incarico.
La Legge, a seguire, prevede espressamente l’erogazione dei buoni pasto in favore dei magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia in regime non esclusivo, al verificarsi di specifiche condizioni.
Il buono pasto è riconosciuto per ogni giornata di attività giudiziaria in cui il magistrato onorario è presente presso l’ufficio giudiziario per un numero di ore superiore a sei.
La riforma prevede una valutazione quadriennale dell’idoneità dei magistrati onorari confermati, basata su qualità degli atti, partecipazione alle udienze, formazione e rilievi disciplinari:
La misura assicura professionalità, trasparenza e continuità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
La riforma definisce con precisione le condizioni per le supplenze, il regime delle ferie e le procedure di trasferimento dei magistrati onorari confermati. Le supplenze sono consentite esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, ma restano escluse per procedimenti particolarmente sensibili, quali quelli in materia di famiglia o lavoro.
Per quanto riguarda le ferie, è riconosciuto il diritto al riposo annuale, nella medesima misura prevista per i magistrati togati. Durante il periodo feriale, l’attività giudiziaria è generalmente sospesa, salvo necessità organizzative, e i giorni eventualmente lavorati possono essere recuperati.
In materia di trasferimenti, la riforma prevede una procedura differenziata a seconda che il trasferimento avvenga su richiesta dell’interessato o d’ufficio, con valutazione fondata su criteri oggettivi, esigenze funzionali e rispetto dell’equilibrio tra sedi giudiziarie.
Ambito | Novità introdotte |
---|---|
Regimi di esercizio | Introduzione di due regimi: esclusivo (36 ore settimanali) e non esclusivo (16 ore settimanali), con effetti su retribuzione, previdenza e incompatibilità. |
Compensi | - Regime esclusivo: € 58.840 annui lordi (13 mensilità) - Regime non esclusivo: € 25.000 annui lordi (12 mensilità) |
Tutele previdenziali | - Esclusivo: iscrizione AGO INPS (IVS, malattia, maternità, disoccupazione) - Non esclusivo: Gestione Separata INPS |
Assicurazioni sociali | Entrambi i regimi prevedono copertura INAIL per infortuni e malattie professionali. |
Trattamento di fine rapporto | Previsto per entrambi i regimi, calcolato secondo l’art. 2120 c.c. |
Incompatibilità | Rafforzate le cause di incompatibilità (es. attività per banche o assicurazioni nei 5 anni precedenti); estese ai rapporti familiari e professionali nel circondario. |
Competenze civili e penali | Limitazione a cause meno complesse. Esclusi procedimenti di famiglia, lavoro, fallimenti. In ambito penale, escluse funzioni di GIP, GUP e giudizi direttissimi. |
Partecipazione ai collegi | Ammessa solo eccezionalmente, e con limite di un magistrato onorario per collegio. |
Valutazione periodica | Ogni 4 anni, basata su criteri oggettivi (atti, presenze, formazione). Esito negativo: sospensione o decadenza. |
Applicazione CCNL | Applicazione selettiva del CCNL Funzioni Centrali: permessi, malattia, congedi parentali, ecc. |
Buoni pasto | Riconoscimento per presenze oltre 6 ore al giorno, in entrambi i regimi. |
Supplenze | Consentite solo per esigenze eccezionali; escluse per procedimenti in materie sensibili (famiglia, lavoro). |
Ferie e periodo feriale | Equiparate a quelle dei magistrati togati. Le attività svolte durante il periodo feriale sono recuperabili. |
Trasferimenti | Procedure distinte per trasferimenti su domanda o d’ufficio, basate su criteri oggettivi ed esigenze di servizio. |
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