Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

Pubblicato il 30 aprile 2025

Entrano in vigore dal 1° maggio 2025 le previsioni contenute nella Legge n. 51 del 15 aprile 2025, recante "modifiche alla disciplina della magistratura onoraria". 

La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2025.

Il testo normativo è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta dell’8 aprile 2025, dopo aver ricevuto il via libera della Camera nella seduta del 5 dicembre 2024.

La Legge n. 51/2025, collegata alla manovra di bilancio 2024–2026, risponde ai rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081, mirata al riconoscimento pieno dello status di lavoratori ai magistrati onorari.

Giudici onorari: sì parlamentare alla riforma, è legge

Ruolo ad esaurimento e articolazione dei regimi

Il nuovo assetto normativo per i magistrati onorari confermati nel cosiddetto “ruolo ad esaurimento”, distingue due distinti regimi di esercizio della funzione: in via esclusiva e in via non esclusiva.

Tale distinzione non si limita all’aspetto operativo, ma comporta conseguenze rilevanti su molteplici piani: economico, previdenziale, disciplinare e organizzativo.

Regime in via esclusiva: funzioni, compensi e tutele

Il magistrato onorario che opta per l’esercizio esclusivo delle funzioni è tenuto a rispettare un impegno orario massimo settimanale pari a 36 ore, articolate sulla base di un programma predisposto dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, e comprensivo non solo delle udienze ma anche delle attività preparatorie, delle riunioni e della formazione continua.

Dal punto di vista economico, è riconosciuto un compenso annuo lordo pari a € 58.840, erogato in tredici mensilità, a cui si aggiunge il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato secondo l’art. 2120 del codice civile. Tale compenso è fiscalmente qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR.

Sul piano previdenziale, i magistrati in regime esclusivo sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS per le prestazioni pensionistiche e di sicurezza sociale (invalidità, vecchiaia, superstiti, maternità, malattia e disoccupazione). Inoltre, è prevista l’assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Regime in via non esclusiva: flessibilità e limiti

Diversamente, il magistrato onorario che non opta per il regime esclusivo mantiene la possibilità di esercitare altre attività lavorative o professionali, purché compatibili con le funzioni giudiziarie.

In tal caso, l’impegno settimanale è limitato a un massimo di 16 ore, definite anch’esse sulla base di un programma predisposto dagli organi giudiziari di riferimento.

Sotto il profilo retributivo, è previsto un compenso annuo lordo pari a € 25.000, erogato in dodici mensilità, anch’esso assimilato ai redditi da lavoro dipendente. Anche in questo caso è previsto il TFR, con le stesse modalità del regime esclusivo.

Quanto alla previdenza, i magistrati in regime non esclusivo sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

L’onere contributivo, nei predetti casi, è ripartito: un terzo a carico del magistrato e due terzi a carico del Ministero della Giustizia.

In presenza di ulteriori attività lavorative, il soggetto mantiene la copertura previdenziale specifica dell’attività svolta (es. Cassa Forense).

Incompatibilità: criteri rafforzati e differenziati

La riforma interviene in modo puntuale sul regime delle incompatibilità applicabile ai magistrati onorari confermati, introducendo una maggiore articolazione e specificazione delle situazioni ostative all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

In particolare, vengono ampliati i casi di incompatibilità che si riferiscono non soltanto all’esercizio diretto di attività professionali ritenute in conflitto con la funzione giudiziaria (quali, ad esempio, la prestazione di consulenza o assistenza legale per conto di istituti bancari o assicurativi), ma anche a rapporti di natura familiare e associativa.  

In base alla nuova disciplina, è incompatibile con l’assunzione o la permanenza nell’incarico di magistrato onorario chi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di nomina o conferma, abbia svolto in modo abituale e prevalente attività professionale - in particolare quella di avvocato - per conto di imprese di assicurazione, istituti bancari o soggetti operanti nel settore della mediazione finanziaria, nel circondario in cui il giudice onorario esercita le proprie funzioni.

Per i magistrati che optano per il regime esclusivo, si applicano inoltre le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), riguardanti i legami con altri magistrati o forze dell’ordine nella stessa sede. Rimane invece applicabile l’articolo 5 del D. Lgs. n. 116/2017 per chi opera in regime non esclusivo.

Competenza

La riforma riorganizza in modo sistematico le competenze attribuite ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari confermati, delimitando con maggiore precisione l’ambito delle funzioni esercitabili.

In particolare, i giudici onorari possono trattare e definire procedimenti civili e penali in forma monocratica, con esclusione di quelli di maggiore complessità, quali le controversie in materia di famiglia, lavoro, diritto societario e fallimentare, nonché i procedimenti cautelari e possessori, salvo quelli proposti nel corso del giudizio di merito.

Nel dettaglio, la riforma attribuisce ai giudici onorari confermati la competenza a trattare cause civili relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro e controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non ecceda i 100.000 euro.

Nel settore penale, non è loro attribuita la competenza per i procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari (GIP), al giudice dell’udienza preliminare (GUP), per i giudizi direttissimi e per le impugnazioni dei provvedimenti del giudice di pace.

La partecipazione ai collegi giudicanti è ammessa solo in situazioni eccezionali o emergenziali, e comunque con la previsione che non più di un magistrato onorario possa far parte dello stesso collegio.

CCNL applicabile

Il contratto collettivo applicabile ai magistrati onorari confermati è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Centrali, limitatamente ad alcuni istituti giuridici.

In particolare, ai sensi della riforma, l'applicazione del CCNL riguarda specificamente:

Questa disciplina si applica ai magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia non esclusivo, in quanto compatibile con la natura dell’incarico.

Buoni pasto

La Legge, a seguire, prevede espressamente l’erogazione dei buoni pasto in favore dei magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia in regime non esclusivo, al verificarsi di specifiche condizioni.

Il buono pasto è riconosciuto per ogni giornata di attività giudiziaria in cui il magistrato onorario è presente presso l’ufficio giudiziario per un numero di ore superiore a sei.

Procedure di valutazione

La riforma prevede una valutazione quadriennale dell’idoneità dei magistrati onorari confermati, basata su qualità degli atti, partecipazione alle udienze, formazione e rilievi disciplinari:

La misura assicura professionalità, trasparenza e continuità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Supplenze, ferie e trasferimenti

La riforma definisce con precisione le condizioni per le supplenze, il regime delle ferie e le procedure di trasferimento dei magistrati onorari confermati. Le supplenze sono consentite esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, ma restano escluse per procedimenti particolarmente sensibili, quali quelli in materia di famiglia o lavoro.

Per quanto riguarda le ferie, è riconosciuto il diritto al riposo annuale, nella medesima misura prevista per i magistrati togati. Durante il periodo feriale, l’attività giudiziaria è generalmente sospesa, salvo necessità organizzative, e i giorni eventualmente lavorati possono essere recuperati.

In materia di trasferimenti, la riforma prevede una procedura differenziata a seconda che il trasferimento avvenga su richiesta dell’interessato o d’ufficio, con valutazione fondata su criteri oggettivi, esigenze funzionali e rispetto dell’equilibrio tra sedi giudiziarie.

Tabella di sintesi delle novità

Ambito Novità introdotte
Regimi di esercizio Introduzione di due regimi: esclusivo (36 ore settimanali) e non esclusivo (16 ore settimanali), con effetti su retribuzione, previdenza e incompatibilità.
Compensi - Regime esclusivo: € 58.840 annui lordi (13 mensilità)
- Regime non esclusivo: € 25.000 annui lordi (12 mensilità)
Tutele previdenziali - Esclusivo: iscrizione AGO INPS (IVS, malattia, maternità, disoccupazione)
- Non esclusivo: Gestione Separata INPS
Assicurazioni sociali Entrambi i regimi prevedono copertura INAIL per infortuni e malattie professionali.
Trattamento di fine rapporto Previsto per entrambi i regimi, calcolato secondo l’art. 2120 c.c.
Incompatibilità Rafforzate le cause di incompatibilità (es. attività per banche o assicurazioni nei 5 anni precedenti); estese ai rapporti familiari e professionali nel circondario.
Competenze civili e penali Limitazione a cause meno complesse.
Esclusi procedimenti di famiglia, lavoro, fallimenti.
In ambito penale, escluse funzioni di GIP, GUP e giudizi direttissimi.
Partecipazione ai collegi Ammessa solo eccezionalmente, e con limite di un magistrato onorario per collegio.
Valutazione periodica Ogni 4 anni, basata su criteri oggettivi (atti, presenze, formazione). Esito negativo: sospensione o decadenza.
Applicazione CCNL Applicazione selettiva del CCNL Funzioni Centrali: permessi, malattia, congedi parentali, ecc.
Buoni pasto Riconoscimento per presenze oltre 6 ore al giorno, in entrambi i regimi.
Supplenze Consentite solo per esigenze eccezionali; escluse per procedimenti in materie sensibili (famiglia, lavoro).
Ferie e periodo feriale Equiparate a quelle dei magistrati togati. Le attività svolte durante il periodo feriale sono recuperabili.
Trasferimenti Procedure distinte per trasferimenti su domanda o d’ufficio, basate su criteri oggettivi ed esigenze di servizio.
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