Riforma magistratura onoraria: sì della Camera al DDL
Pubblicato il 06 dicembre 2024
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Nella seduta del 5 dicembre 2024, l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.
Il disegno di legge, di iniziativa governativa, si inserisce nel contesto della manovra di finanza pubblica e risponde anche ai rilievi emersi dalla procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea, che ha evidenziato violazioni dei diritti dei lavoratori dei magistrati onorari in Italia.
Il testo passa ora all'esame del Senato.
Modifiche alla disciplina dei magistrati onorari
Il provvedimento apporta modifiche al Decreto legislativo n. 116/2017, che aveva già introdotto una riforma organica della magistratura onoraria.
Le nuove disposizioni intervengono su numerosi aspetti del rapporto di lavoro dei magistrati onorari, modificando sia il regime giuridico che quello economico e previdenziale.
Durata del lavoro settimanale
In primo luogo, la responsabilità di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari è affidata al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale, con l'introduzione di un limite alla durata del lavoro settimanale dei giudici onorari.
Un aspetto rilevante della riforma riguarda proprio la durata settimanale del lavoro dei magistrati onorari.
E così, per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni, il limite è fissato a 36 ore settimanali, mentre per gli altri magistrati è previsto un limite di 16 ore settimanali.
Compenso
Dal punto di vista economico, la riforma definisce i compensi per i magistrati onorari, stabilendo una cifra annuale pari a 58.840 euro per coloro che esercitano le funzioni in via esclusiva e 25.000 euro per quelli che non hanno optato per l'esclusività.
I compensi sono assimilati a reddito da lavoro dipendente a fini fiscali.
Ai magistrati onorari è riconosciuto anche il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario.
Previdenza
Per quanto riguarda il regime previdenziale, i magistrati in regime esclusivo sono iscritti all'INPS come lavoratori dipendenti, mentre gli altri sono iscritti alla gestione separata dell'INPS.
Si recepisce, nel dettaglio, il sistema già introdotto dall’articolo 15-bis del Decreto legge n. 75/2023, per come ribadito dall’articolo 1, comma 372 della Legge di bilancio 2024.
Incompatibilità
Tra le modifiche, vi è una revisione delle incompatibilità per i magistrati onorari che svolgono attività professionale per imprese assicurative, bancarie o di intermediazione finanziaria nel circondario del giudice di pace.
La nuova normativa aggiunge che la causa di incompatibilità scatta solo quando, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, il magistrato abbia svolto in modo abituale e prevalente attività di avvocato per conto di tali enti.
Per il resto, i magistrati onorari confermati che abbiano esercitato l’opzione per il regime di esclusività:
- non possano svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado;
- non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Inoltre, la riforma prevede che i magistrati che scelgono il regime di esclusività delle funzioni non possono svolgere altre attività lavorative, mentre quelli che non optano per l'esclusività possono continuare a esercitare attività professionale.
Per i magistrati onorari, inoltre, il riconoscimento di determinati diritti, come permessi, assenze e congedi, è disciplinato dal contratto collettivo nazionale (CCNL) del "Comparto funzioni centrali".
Procedimenti di assegnazione
La programmazione del lavoro, come visto, è affidata ai presidenti dei tribunali o ai procuratori della Repubblica, che stabiliscono l'assegnazione delle attività giudiziarie.
La riforma prevede inoltre che i magistrati onorari confermati possano essere assegnati a procedimenti sia civili che penali, eccetto quelli esplicitamente esclusi dalla normativa.
Nel settore civile, ad esempio, sono esclusi i procedimenti in materia di famiglia, di lavoro, le procedure concorsuali e i procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore a 50.000 euro.
In ambito penale, invece, sono esclusi i procedimenti che non prevedono la citazione diretta a giudizio o che sono assegnati al giudice delle indagini preliminari o all'udienza preliminare.
Supplenze
Nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere chiamati a svolgere funzioni di supplenza, ma solo in presenza di eccezionali esigenze di servizio.
La loro destinazione sarà prevista dalle tabelle organizzative dell'ufficio, che dovranno stabilire i criteri per selezionare i giudici onorari da incaricare della supplenza.
Responsabilità disciplinare
Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, la riforma introduce una procedura di valutazione quadriennale per i magistrati onorari, che sarà gestita dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
Le violazioni disciplinari, come il rispetto delle incompatibilità e del divieto di esercitare altre professioni, comporteranno sanzioni che vanno dall'ammonimento alla decadenza, in base alla gravità dell'illecito.
Procedure valutative
Il disegno di legge prevede anche la possibilità di bandire ulteriori procedure valutative per la conferma in ruolo dei magistrati onorari qualora, a seguito di precedenti procedure, residuino risorse finanziarie.
Disposizioni transitorie
Inoltre, vengono stabilite alcune disposizioni transitorie, come l'obbligo per i magistrati onorari che sono anche pubblici dipendenti di richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio delle funzioni, con l'impegno a collocarli in aspettativa senza assegni se optano per il regime di esclusività.
Tabella di sintesi delle principali novità
Novità | Descrizione |
---|---|
Definizione programma di lavoro | Il programma di lavoro dei magistrati onorari è definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica. |
Durata del lavoro settimanale | Limite di 36 ore settimanali per i magistrati in regime di esclusività e 16 ore per gli altri. |
Compenso | Compenso di 58.840 euro per chi opta per l'esclusività, 25.000 euro per gli altri, assimilato a reddito da lavoro dipendente. |
Previdenza | Magistrati in regime esclusivo iscritti all'INPS come lavoratori dipendenti, gli altri alla gestione separata INPS. |
Incompatibilità professionale | Revisione delle incompatibilità per i magistrati che svolgono attività per imprese assicurative, bancarie o di intermediazione finanziaria. |
Regime di esclusività delle funzioni | I magistrati in regime di esclusività non possono svolgere altre attività lavorative. |
Permessi, assenze e congedi | Diritti come permessi, assenze e congedi disciplinati dal contratto collettivo nazionale del "Comparto funzioni centrali". |
Procedimenti di assegnazione | I magistrati onorari confermati possono essere assegnati a procedimenti civili e penali, con alcune esclusioni. |
Responsabilità disciplinare | Introduzione di una procedura di valutazione quadriennale con sanzioni disciplinari che vanno dall'ammonimento alla decadenza. |
Disposizioni transitorie | Obbligo per i magistrati pubblici dipendenti di richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio delle funzioni in regime esclusivo. |
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