Malattia del lavoratore, verifiche tramite agenzia investigativa

Pubblicato il 02 novembre 2021

Cassazione: non è corretta l'affermazione secondo la quale il datore di lavoro non ha la possibilità di verificare aliunde l'effettività dello stato di malattia del lavoratore.

Va infatti riconosciuta, al medesimo, la facoltà di prendere conoscenza di comportamenti del dipendente che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Accertamenti su circostanze di fatto utilizzabili ai fini del licenziamento per giusta causa

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 30547 del 28 ottobre 2021, pronunciata nell’ambito di una causa attivata da un lavoratore per impugnare il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla parte datoriale, a seguito di accertamento svolto per tramite di un’agenzia investigativa dal quale era emersa l'insussistenza della malattia dallo stesso dichiarata.

Nel dettaglio, la Suprema corte ha richiamato il principio consolidato in sede di legittimità per quel che concerne la disposizione dello Statuto dei lavoratori che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Una previsione, questa, che – ricordano gli Ermellini - non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l'assenza.

Alla luce dei principi richiamati, la Sezione lavoro della Corte ha cassato la decisione con cui i giudici di appello avevano statuito che il controllo sulla effettività dello stato di malattia del dipendente potesse essere eseguito solo dal cosiddetto “medico fiscale”, dichiarando, per contro, inutilizzabili gli accertamenti svolti al datore per tramite di agenzia investigativa.

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