Mancata esibizione della documentazione richiesta dagli ispettori e prescrizione obbligatoria

Pubblicato il 04 dicembre 2014 Non esibire la documentazione richiesta dagli Ispettori del Lavoro è condotta punibile penalmente, ai sensi dell’art. 4, comma 7, Legge n. 628 del 22 luglio 1961, così come non fornire agli stessi le notizie legalmente richieste (ex multis: Cassazione Penale, sentenze n. 45068 del 23 ottobre 2003 e n. 8663 dell’1 marzo 2007, nonché recentemente la sentenza n. 47241 del 17 novembre 2014).

Il reato de quo sussiste anche qualora le notizie siano date scientemente errate o incomplete o se siano fornite risposte generiche ed evasive.

Per il Ministero del Lavoro (nota prot. n. 15525 del 5 settembre 2011) nel primo caso è applicabile l’istituto della prescrizione obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, per cui, qualora il datore di lavoro ottemperi alla prescrizione entro il termine fissato – consegnando quindi la documentazione o fornendo le notizie richieste – lo stesso sarà ammesso al pagamento di ¼ dell’ammenda massima, ovvero euro 129,00.

La prescrizione non è, invece, applicabile nel caso in cui il datore di lavoro fornisca notizie scientemente errate ed incomplete, in quanto tale condotta è caratterizzata da partecipazione psicologica di tipo doloso.
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