Mancato versamento dell'assegno in favore dei figli procedibile d'ufficio

Pubblicato il 04 marzo 2014 La Sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 10110 del 3 marzo 2014, ha spiegato che l'articolo 3 della Legge n. 54/2006 e che prevede l'adozione, anche nell'ambito della separazione, delle pene previste dall'articolo 570 del Codice penale, si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica successiva all'entrata in vigore della norma, che siano stati previsti da provvedimenti giurisdizionali deliberati in tempi precedenti.

In ogni caso, i giudici di legittimità ricordano che, come sancito dalla sentenza di legittimità n. 36263/2011, la fattispecie citata si riferisce esclusivamente all'inadempimento di obblighi di natura economica relativi ai figli e non al coniuge, e che l'eventuale pena comminata a tale titolo è quella alternativa prevista dal primo comma dell'articolo 570 Codice penale, non potendosi, per contro, prevedere sia la misura pecuniaria sia quella detentiva.

Sempre in materia di omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10105 del 3 marzo 2014, ha evidenziato che il reato previsto dall'articolo 3 della Legge n. 54/2006 è procedibile d'ufficio e non a querela di persona offesa.
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