Mandato d'arresto europeo e precedente pronuncia non definitiva

Pubblicato il 17 novembre 2010 La Corte di Giustizia dell'Ue, con sentenza pronunciata lo scorso 16 novembre sulla causa C-261/09, ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dai giudici tedeschi relativamente all'interpretazione della decisione quadro 2002/584/Gai sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra gli Stati membri.

In particolare, i giudici europei hanno spiegato che qualora l’autorità giudiziaria emittente il mandato, nel rispondere ad una richiesta di informazioni formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di “stessi fatti” di cui all’articolo 3, n. 2, della detta decisione quadro, “che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo”, il giudice di esecuzione non è legittimato a rifiutare la richiesta di consegna dell'imputato.

Nella specie, il Tribunale di Catania, quale autorità emittente, aveva ritenuto che una precedente sentenza, ancora non definitiva, pronunciata nel 2005 nei confronti dell'uomo, non ostasse all'esecuzione del mandato. La Corte d'appello di Stoccarda aveva però chiesto chiarimenti ai giudici europei chiedendo se fosse possibile opporsi all'esecuzione e se la questione sulla sussistenza degli “stessi fatti”, dovesse essere risolta sulla base della legge dello Stato emittente o della legge dello Stato di esecuzione, ovvero alla luce di una interpretazione della nozione autonoma e uniforme nell’Unione.
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