Mansioni: sull’applicazione del Jobs Act i giudici non sono d’accordo

Pubblicato il 30 ottobre 2015

L’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 ha riscritto l’art. 2103 c.c. ed i giudici sono adesso chiamati a valutare se la riforma si applichi a modifiche di mansioni poste in atto prima dell’entrata in vigore del Jobs Act e continuate dopo tale data.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 settembre 2015, ha sostenuto che il demansionamento del lavoratore costituisce una sorta di illecito permanente, nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che lo stesso, secondo la legge ed il contratto, avrebbe diritto di svolgere.

Conseguentemente, la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare, va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno.

Di altro indirizzo è il Tribunale di Ravenna che, con sentenza del 22 settembre 2015, ha escluso l’applicabilità della nuova normativa quando il demansionamento si è prodotto nel vigore della legge precedente, a nulla rilevando il fatto che lo stesso continui nel vigore del Jobs Act che, tra l’altro, non contiene alcuna norma di natura retroattiva né intertemporale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy