Mantenimento. Da restituire l’assegno versato per figli indipendenti

Pubblicato il 14 febbraio 2020

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un uomo contro la decisione con cui, nel merito, era stata respinta la sua pretesa restitutoria inoltrata nei confronti della ex moglie.

L’uomo lamentava di aver indebitamente pagato il contributo di mantenimento per le figlie nel periodo in cui queste erano diventate autonome.

Egli, così, aveva chiesto la restituzione di quanto pagato essendo venuto meno, nel periodo considerato, il vincolo obbligatorio, ossia la causa giustificativa del pagamento stesso.

Il momento considerato era quello successivo alla laurea e al matrimonio delle figlie, rispetto al quale la ex moglie gli aveva fatto pervenire precetto per il pagamento del contributo di mantenimento delle ragazze asseritamente spettante.

Domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’ex coniuge

E la Suprema corte, con sentenza n. 3659 del 13 febbraio 2020, ha accolto le doglianze del genitore, ritenendo non condivisibile l’impostazione seguita dalla Corte territoriale.

Secondo quest’ultima, in particolare, la domanda di ripetizione dell’indebito poteva ritenersi fondata solo nei casi di inesistenza originaria della causa giustificativa del pagamento o di sopravvenuto venir meno, con effetto retroattivo, del vincolo obbligatorio.

Per gli Ermellini, per contro, l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi avessero assunto una concreta funzione alimentare.

Situazione, questa, che non ricorre ove – come nel caso in esame - ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente.

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