Mantenimento del minore. L’inadempimento saltuario non porta alla condanna penale

Pubblicato il 30 agosto 2012 La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33319 depositata il 28 agosto 2012, ha annullato, senza rinvio, la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un padre per il reato previsto e punito dall’articolo 570, comma secondo n. 2 del Codice penale, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, l’inadempimento dell’imputato non aveva avuto l’elevata frequenza denunciata dalla ex moglie in quanto, su 21 mensilità, in realtà, solo 6 non erano state pagate.

Detto inadempimento, quindi, era stato saltuario e plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato, “tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’articolo 570 Codice penale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Cinematografi mono e multi sale - Verbale di accordo del 12/2/2026

18/02/2026

Cinematografi - Minimi retributivi

18/02/2026

Concorso tra commercialista ed amministratori per il reato di bancarotta

18/02/2026

Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti

18/02/2026

Bonus sponsorizzazioni sportive 2026: al via le domande

18/02/2026

Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

18/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy