Mantenimento del minore. L’inadempimento saltuario non porta alla condanna penale

Pubblicato il 30 agosto 2012 La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33319 depositata il 28 agosto 2012, ha annullato, senza rinvio, la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un padre per il reato previsto e punito dall’articolo 570, comma secondo n. 2 del Codice penale, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, l’inadempimento dell’imputato non aveva avuto l’elevata frequenza denunciata dalla ex moglie in quanto, su 21 mensilità, in realtà, solo 6 non erano state pagate.

Detto inadempimento, quindi, era stato saltuario e plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato, “tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’articolo 570 Codice penale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

DDL PNRR 2026: novità su lavoro, assegno unico e previdenza complementare

10/04/2026

Al via la sperimentazione della piattaforma SIISL

09/04/2026

L’approvazione del bilancio 2025

09/04/2026

Veicoli fuori uso: le istruzioni operative del MIT

09/04/2026

SIISL operativo: prime istruzioni tra offerte di lavoro e Unilav

09/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy