Marittimi: novità sull’indennità di malattia. Istruzioni INPS per il calcolo

Pubblicato il 12 gennaio 2024

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di Bilancio 2024) sono state introdotte le modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi.

Tutela della malattia per i lavoratori marittimi

La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti prestazioni:

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, l’Istituto Previdenziale illustra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 in merito alla misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione.

Con riferimento alla base di calcolo, l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Nel caso in cui l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy