Maternità surrogata, filiazione da riconoscere nell'interesse del minore

Pubblicato il 27 giugno 2014 La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze depositate il 26 giugno 2014 relativamente alle cause Mennesson contro Francia (ricorso n. 65192/11) e Labassee contro Francia (ricorso n. 65941/11), si è pronunciata con riferimento a due vicende relative al rifiuto di riconoscere nell'ordinamento francese una filiazione legalmente riconosciuta negli Stati Uniti a dei minori nati attraverso il ricorso al metodo della maternità surrogata, cosiddetto GPA.

In entrambe le cause, la Corte europea ha riconosciuto sussistere una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento al diritto dei minori al rispetto della loro vita privata.

Rispetto alla vita privata del minore

I giudici europei, in particolare, hanno constatato che la Francia, pur non ignorando che i minori Mennesson e Labassee fossero stati identificati negli Stati Uniti come figli delle coppie rispettivamente Mennesson o Labassee, ha negato loro, tuttavia, questa il riconoscimento della filiazione nel suo ordine giuridico.

Questa contraddizione – per la Corte europea – pregiudicherebbe l'identità dei ragazzi in seno alla società francese.

In definitiva, anche quando gli Stati stabiliscono norme interne che fanno divieto a forme di maternità surrogata, devono comunque dare privilegio all'interesse superiore del minore.
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